
Il 25 aprile 2011 il “Magyar Közlöny” (la gazzetta ufficiale  ungherese) pubblicava il testo della nuova “Legge fondamentale dell’Ungheria” (Magyarország  Alaptörvénye), firmata in quello stesso giorno dal Presidente della Repubblica  Schmitt Pál ed approvata dal Parlamento di Budapest il 19 aprile dello stesso  anno. 
    Il dettato della nuova carta costituzionale ungherese, entrata in  vigore il 1 gennaio 2012, ospita nel proprio alveo quei classici valori presenti in  gran parte delle Costituzione contemporanee quali: dignità della persona umana,  istituto del matrimonio, famiglia, diritto alla salute. 
Tra i diritti e  le libertà fondamentali occupa un posto eminente la libertà di coscienza e di  religione. 
Ma nonostante tali “attenzioni”  contenute nella nuova impalcatura costitutiva magiara che è stata oggetto di critiche e controversie sia nell'Unione Europea  che da parte degli Stati Uniti d'America.
A tal proposito si è tenuto a Reggio Calabria un seminario organizzato dalle cattedre  di Diritto  costituzionale, Diritto pubblico comparato, Diritto pubblico  e Filosofia del dirittodell'Università  “Mediterranea”
L'importante manifestazione avente come  titolo “La nuova costituzione ungherese” è stata realizzata in  collaborazione con l’Ambasciata di Ungheria in Roma, il Centro Studi  italo-ungherese „Árpád” e il Circolo Culturale „L’Agorà” di Reggio Calabria,  presieduti da Gianni Aiello.
Il simposio accademico è stato diretto dal  prof. Frivaldszky János, titolare della Cattedra di Filosofia del  Diritto dell'Università Cattolica “Pazmany Péter” di Budapest .
Nel corso delle due giornate si è avuto modo  di avere consapevolezza del percorso storico e politico del tema in argomento  ed inoltre alle motivazioni che riguardano il preambolo della LEGGE FONDAMENTALE DELL'UNGHERIA dove:  “Noi, membri della nazione ungherese, all’inizio del nuovo millennio,  con un senso di responsabilità per ogni Ungherese, dichiariamo: Siamo fieri che  il nostro re santo Stefano abbia istituito lo Stato Ungherese sopra una solida  fondazione e che abbia fatto entrare il nostro paese nell’Europa cristiana  mille anni fa. Riconosciamo il ruolo del cristianesimo nel conservare  l’integrità della nazione. Stimiamo le varie tradizioni religiose del nostro  paese. Onoriamo le realizzazioni della nostra costituzione storica e onoriamo  la Santa Corona che rappresenta la continuità costituzionale dell’indipendenza  ungherese e l’unità della nazione”.
Quindi il preambolo afferma il ruolo  essenziale della cristianità, presupposto della Nazione, e nel contempo con la promulgazione del nuovo dettato  costituzionale l'Ungheria ha effettuato un cambiamento di rotta rispetto a  quanto venne legiferato durante l'amministrazione sovietica, annullando nel  contempo quanto entrò in vigore nel periodo storico compreso tra il 1944 ed il  1989.
La “Legge fondamentale dell’Ungheria”, approvata dal Parlamento di  Budapest il 19 aprile 2011 sostituisce l'ultima costituzione del periodo  sovietico e nello specifico quella entrata in vigore il 18 agosto del 1949  durante il governo di Rákosi Mátyás .
RITORNANDO a quanto evidenziato nella premessa di questo resoconto e  nello specifico alle “attenzioni”  rivolte  sia da parte della UE che degli USA nei confronti  della nuova “Legge fondamentale dell’Ungheria”.
DOMANDA:   Ma quali potrebbero essere le motivazioni che incutono i dubbi, le  perplessità, e le paure? 
Forse perché nella  nuova “Legge fondamentale dell’Ungheria”  vengono evidenziati alcuni temi forse dimenticati? 
AD ESEMPIO quelli relativi all'identità  nazionale”Noi promettiamo di preservare l’unità  intellettuale e morale della nostra nazione lacerata dai tormenti dei secoli  precedenti. Le minoranze etniche che vivono con noi fanno parte della comunità  politica ungherese e sono elementi costitutivi della nazione. Noi ci impegniamo a preservare e a mantenere la  cultura ungherese, la nostra unica lingua, la lingua e la cultura delle  minoranze etniche che vivono in Ungheria e i valori del bacino dei Carpazi  creati dall’uomo o che gli sono stati conferiti dalla natura. Noi ci assumiamo  la responsabilità per i nostri discendenti, e per questo noi difenderemo le  condizioni di vita delle generazioni future, per i nostri successori, con un  utilizzo ottimale delle nostre risorse materiali, intellettuali e naturali. Noi  crediamo che la nostra cultura nazionale costituisca un ricco contributo alla  diversità dell’unità europea.”, le radici cristiane”Siamo  fieri che il nostro re santo Stefano abbia istituito lo Stato Ungherese sopra  una solida fondazione e che abbia fatto entrare il nostro paese nell’Europa  cristiana mille anni fa. Riconosciamo il ruolo del cristianesimo nel conservare  l’integrità della nazione”. 
OPPURE quelli che riguardano la  religione?
Anche se a tal proposito non sembrerebbe  che quanto riportato nella nuova “Legge fondamentale dell’Ungheria” vada a  discriminare ne le altre religioni ne tanto meno le categorie dei non credenti,  visto che il preambolo recita: “Stimiamo le varie tradizioni religiose del  nostro paese.”
E quanto sopra espresso viene avvalorato  nel capitolo denominato “DIRITTI DI LIBERTÀ E RESPONSABILITÀ“dove all'articolo VII primo comma “Ogni  persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.  Questo diritto implica la libertà di scegliere o di cambiare religione o  convinzione, ed anche la libertà di manifestare o meno la propria religione o  convinzione sia individualmente che in modo comunitario, sia in luoghi pubblici  che nella vita privata, tramite l’insegnamento, la pratica del culto e lo  svolgimento di riti. ”.
RITORNANDO alla due  giornate (27-28 novembre) dedicate a “La nuova  costituzione ungherese” c'è da dire che tale manifestazione ha ricevuto  l'Alto Patronato dell'Ambasciata di Ungheria, ed ha visto la presenza  dell'Ambasciatore magiaro, S.E. dott. Balla János. 
L'alto rappresentante  istituzionale ha espresso un suo parere a quanto sopra  evidenziato, precisando nello specifico che “come è noto le conseguenze  dell'applicazione della Legge Fondamentale hanno oltrepassato i confini  d'Ungheria. In Italia nel corso di innumerevoli incontri, convegni dibattiti  hanno analizzato la Legge Fondamentale. Gli esiti sono stati contrastanti: i  relatori e i ricercatori erano divisi su singoli aspetti della Legge  Fondamentale. In principio avere differenti pareri è – di per sé –  un'attitudine giusta. Infatti, lo considero come un manifesto di pluralismo,  uno dei principi rilevanti di una società civile fondata sui valori della  democrazia. Ciò che non può essere discusso o più precisamente messo in dubbio  è la sovranità di uno stato membro dell'Unione Europea. La possibilità cioè di  esercitare liberamente determinate competenze proprie. Il Trattato prevede che  l'Unione rispetti i principi fondamentali quali risultano dalle tradizioni  costituzionali comuni degli Stati Membri in quanto principi generali del  diritto comunitario. Nei mesi scorsi sono state pubblicate varie considerazioni  sulla Legge Fondamentale, una buona parte di queste dimostra che questi  articoli sono stati scritti senza che gli autori fossero a conoscenza del testo  degli articoli della Legge in vigore, l'altra parte invece dimostra in modo  palese che vi è alla base una diffusa ignoranza della storia ungherese senza la  quale è impossibile capire perché – per esempio – ci si riferisca a Dio  all'inizio del Preambolo. Sarei davvero molto soddisfatto se come risultato del  convegno odierno tutti i partecipanti potessero avere un'idea più chiara della  legge e potessero nella loro memoria che la precedente Costituzione Ungherese  approvata nel 1949 e in vigore fino alla fine del 2011, era una Costituzione  provvisoria dettata dal sistema sovietico”. 
L'Ambasciatore  ungherese S.E. dott. Balla János ha voluto evidenziare nella parte conclusiva del suo intervento la  speranza che “il dibattito aiuterà a fare ordine in merito a tutti gli  argomenti che sono stati affrontati in tema di Legge Fondamentale”.                                 
Nel corso della prima  giornata è stato effettuato un breve excursus sulla formazione della Legge  Fondamentale e nello specifico:
Alla fine della prima giornata  l'Ambasciatore ungherese S.E. dott. Balla János ha  espresso parole di gratitudine dirette sia “all'Università di Reggio Calabria che ospita l'incontro  odierno e gli studenti che vorranno dedicare la loro preziosa attenzione a  questo seminario sulla Legge Fondamentale che rappresenta una svolta di massima  importanza nella storia ungherese contemporanea.”ma anche ha voluto   ringraziare“l'egregio Signor Giovanni Aiello che lavorando  indefessamente ha organizzato questo seminario”. 
    Gianni Aiello,  presidente del Circolo Culturale „L’Agorà” di Reggio  Calabria e del Centro Studi italo-ungherese „Árpád” nel porgere i saluti sia a  livello personale che in qualità di rappresentante legale delle due  co-associazioni, ha ringraziato gli autorevoli ospiti, che, con la loro presenza  danno lustro e prestigio alla giornata di studi sulla nuova “Legge  fondamentale dell’Ungheria”.
    Nel corso del suo breve intervento ha fatto riferimento al primo  sovrano cristiano ungherese, nonché legislatore, re Santo Stefano (1),  prendendo spunto dal preambolo della nuova “Legge  fondamentale” dove “Noi siamo fieri che il nostro re Santo Stefano abbia  costruito lo Stato ungherese sopra delle basi solide, facendo entrare la nostra  patria nell’Europa cristiana”.
  A tal proposito c’è da  ricordare che la sfera del diritto ungherese ha radici antiche che si  intrecciano con altri nobili esempi legislativi come ad esempio la Bolla d'oro datata 1222, la legge dei beni aviti del  1351, la legge che crea la carica di conte palatino del 1485, la legge del 1608  che istituisce il sistema bicamerale, la legislazione liberale del 1848. 
    La seconda parte del seminario è stata caratterizzata dalle molteplici  informazioni che sono state fornite dal Prof. János Frivaldszky, direttore  della Cattedra di Filosofia del Diritto presso l’Universita Cattolica „Pázmány  Péter” a riguardo sia l’impalcatura della Legge Fondamentale e quella relativa  all’importanza dei suoi principi.




1) Stefano di Ungheria,“Esortazioni al figlio. Leggi e decreti”,Città Nuova,2001.




